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[vc_row][vc_column][ultimate_spacer height=”50″][vc_tta_tour style=”outline” color=”blue” gap=”3″ active_section=”1″ pagination_style=”flat-rounded” pagination_color=”blue” no_fill_content_area=”true”][vc_tta_section title=”Entrare in Artedo” tab_id=”1499326518065-d068f733-0683″][vc_column_text]

Artedo e le Arti Terapie

Le Arti Terapie sono tra le nuove professioni disciplinate ai sensi della Legge 4 del 14 Gennaio 2013 e rappresentano un settore sempre più richiesto per la formazione dei giovani e per un’ulteriore professionalizzazione di educatori, assistenti sociali, psicologi, artisti, volontari ecc. che, già impegnati nella relazione d’aiuto, vogliano acquisire competenze che li distinguano dalle altre figure, anche quando operanti nei medesimi ambiti.

I vantaggi Artedo

Artedo è un’associazione nazionale di promozione sociale che ha, nella sua mission, lo scopo di diffondere la cultura e la formazione nelle Arti Terapie (Musicoterapia, Danzamovimentoterapia, Arteterapia e Teatroterapia).

Con la nascita del Protocollo Discentes, l’innovativo sistema didattico che è alla base dell’idea stessa di fare Impresa Etica nella formazione delle nuove professioni (poiché mutuabile anche su altre professioni, come Naturopatia, Comunicazione Professionale, Crescita Personale e Coaching, Counseling ecc. data la modalità mista su cui si fonda, tra apprendimento teorico online e pratica in presenza), arrivano opportunità diverse, realizzate e da realizzarsi in partnership con altri enti che vorranno segnalarsi per utilizzare il nostro sistema didattico che è facilmente adattabile ad ogni esigenza formativa di ogni categoria professionale.

Inoltre, essendo partner di Confartigianato Imprese, il mercato del lavoro e l’occupazione dei giovani sono temi attuali per Artedo che cura molto gli intessi delle imprese di domani.

Una formazione innovativa

Le scuole Artedo:

  1. Adeguano la formazione alle indicazioni della Norma Tecnica per ogni settore (il che è in sé una garanzia per chi si forma nelle nostre Scuole);
  2. preparano i corsisti a sostenere l’esame di certificazione in basa alla Norma ISO 17024 (per la convalida in Europa delle competenze);
  3. erogano una formazione on demand. Cioè, un allievo inizia a studiare da quando vuole e lo fa compatibilmente con i propri impegni e con il proprio tempo a disposizione. Benché, infatti, ci siano più avvii dei corsi calendarizzati, di fatto, un allievo può iscriversi in ogni momento, venendo allineato dalla sede a cui richiede di iscriversi al gruppo appena partito o a quello in procinto di partire;
  4. solo le uniche qualificate da un ente di certificazione accreditato ad Accredia (il Cepas) in Italia (e, che io sappia, nel mondo…ma lo dico sottovoce);
  5. creano una continuità didattica, voluta dall’Università del Salento, con la cui collaborazione Artedo ha ristrutturato la propria formazione, tra le attività pratiche e quelle teoriche (il cui gap è stato, da sempre, l’ostacolo più grande riscontrato dagli allievi di tutte le scuole di Arti terapie, ad esempio, in Italia);
  6. essendo agenzie formative d’interesse nazionale (le uniche con questa capillarità, lo ribadisco), confluiscono tutte nella Scuola Diffusa 2.0, con un’offerta formativa illimitata e senza precedenti. E senza nulla chiedere in cambio ai propri iscritti;
  7. hanno, di fatto, creato un sistema formativo improntato al concetto di edutainmet (formarsi divertendosi) che rappresenta il nuovo modello di fare formazione multidisciplinare, transdisciplinare, con rilascio di competenze, con l’utilizzo delle nuove tecnologie e nel rispetto del principio della leisure (del piacere, appunto), come oggi asseriscono i sociologi che, come Zigmund Bauman, studiano i cambiamenti nella società globalizzata;
  8. coniugano, in un solo efficacissimo impianto, tradizione e innovazione tecnologica.

Grazie a internet, infatti, oggi un allievo può studiare da casa e frequentare tutte le attività di laboratorio organizzate in tutta Italia da tutte le sedi territoriali.

Tutto questo è straordinario e senza precedenti.

Come entrare in Artedo

Da oggi anche tu puoi collaborare con noi e aprire la tua Scuola di Arti Terapie per diventare impresa sociale.

La proposta è rivolta ad associazioni, cooperative ed imprese, preferibilmente composte da professionisti del settore ma anche senza specifiche competenze in materia, poichè fornite da Artedo Nazionale.

Aprire oggi una Scuola di Arti Terapie ARTEDO vuol dire aderire al Protocollo Discentes per la Formazione in Arti Terapie in Italia, l’innovativa metodologia didattica, fondata dall’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative e basata su una modalità mista di formazione, tra aula ed e-learning, e alla Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0, il network di Scuole che utilizzano la medesima metodologia. Essere nel Protocollo Discentes per la Formazione in Arti Terapie in Italia e nella Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0 significa oggi sposare un progetto di sicuro successo che modificherà nel tempo il mercato del lavoro, dell’impresa e dei servizi di qualità alla persona.

Per aprire una Scuola di Arti Terapie in Italia (proposta valida per enti costituiti o in fase di costituzione) invia la tua candidatura a  info@artiterapie-italia.it richiedendo i documenti utili per l’avvio della collaborazione.


[/vc_column_text][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=kue-1xLWpDg” title=”Presentazione del Protocollo Discentes”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Lavora con noi” tab_id=”1529065719116-06fa9bc0-f679″][vc_column_text]Aprire una Scuola Artedo vuol dire entrare a far parte di un network strutturato, riconosciuto e leader nella formazione in Arti Terapie in italia; organizzare in proprio corsi di formazione motivanti ed esclusivi; acquisire una modalità didattica innovativa, qualificata, volta alla crescita del territorio; aiutare i giovani a trasformare la propria passione artistica in una professione; specializzare gli operatori della relazione d’aiuto nei linguaggi della creatività come strumento d’intervento.

Cosa ti garantisce Artedo

  • assistenza all’avvio e formazione del management;
  • docenti qualificati per le attività in presenza;
  • una piattaforma innovativa per la formazione e-learning;
  • tutoring nazionale sulle attività in presenza e online.

Come fare a candidarsi

Per candidarti compila il form sottostante. Il nostro staff ti contatterà entro le 24 ore successive l’invio della richiesta.

Ora è tutto e sei pronto per entrare nella rete Artedo!

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PROTOCOLLO DISCENTES

Il PROTOCOLLO DISCENTES è un modello didattico innovativo, basato su una modalità mista di apprendimento, tra laboratori in presenza e studio a distanza, fondato dall’associazione Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative per l’erogazione di corsi di formazione nelle nuove professioni, disciplinate ai sensi della legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi), tra cui arti terapie, counselling, naturopatia, ecc. e finalizzato all’apertura di scuole di formazione.

STATO DELL’ARTE

L’offerta formativa in discipline quali le arti terapie, il counselling, la naturopatia, è affidata, di fatto in quasi tutti gli stati, a scuole private, in larga parte associazioni, ciascuna delle quali con un proprio modello di riferimento e con una propria struttura didattica. Ogni scuola, pertanto, stabilisce in piena autonomia la durata della formazione, le materie di studio, le competenze dei docenti, il titolo rilasciato, se svolgere supervisioni e tirocinio, le modalità di valutazione della formazione, i requisiti d’accesso degli allievi, ecc. Esistono, tuttavia, da sempre, nelle associazioni di categoria, prevalentemente a carattere europeo o mondiale, criteri di base per la formazione di figure professionali in grado di operare consapevolmente in ambito pedagogico quanto clinico.

Con l’entrata in vigore della Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi) e con l’adozione delle Norme Tecniche emanate dall’UNI per le varie categorie professionali il panorama nazionale muta, poichè tale riconoscimento istituzionale permette la creazione di nuova impresa nel mercato della formazione delle nuove professioni.

Artedo opera in prima linea in questo senso, al fianco di Confartigianato Imprese, per offrire nuove opportunità etiche al Territorio.

PROBLEMA TECNICO

L’elemento che caratterizza la formazione nelle succitate discipline è l’essere rivolta essenzialmente a figure professionali che operano nelle helping professions, maggiorenni, con una forte motivazione alla relazione d’aiuto ed in grado di sostenere economicamente un costo importante per una formazione privata. In tutti gli altri casi, quando, cioe’, gli allievi provengono da esperienze formative diverse o da formazione prevalentemente in ambito artistico, la statistica evidenzia un elevato tasso di abbandono dei corsi di formazione, sia per il venire meno delle motivazioni (non adeguatamente valutate in sede di colloquio preliminare), sia per il notevole impegno che il corso stesso comporta. Altro fattore di criticità rilevato è che ogni scuola appare come un universo a se’ stante, nel quale, per un allievo che voglia frequentare alcuni momenti formativi, appare impossibile integrarsi per via di organizzazioni didattiche sempre troppo diversificate.

SOLUZIONI DEL PROBLEMA TECNICO

L’Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative ha individuato la risposta al problema nella creazione di un modello didattico innovativo, il “PROTOCOLLO DISCENTES”, che prevede l’acquisizione da parte degli allievi iscritti di forti competenze in ambito teorico-relazionale (conoscenza della psicologia, psichiatria e della neurologia), coniugate con competenze pratiche, per intervenire in tutti i contesti della relazione d’aiuto.

L’opportuna coniugazione dei tradizionali strumenti di formazione con le moderne tecnologie dell’e-learning per l’apprendimento consente la positiva risoluzione delle conflittualità di un sistema così variegato, poiché permette:

  1. Di centralizzare l’erogazione delle lezioni e monitorare l’apprendimento in itinere da parte degli allievi;
  2. Di facilitare e personalizzare lo studio sulle necessità del corsista;
  3. Di creare, per la prima volta, un metodo diffuso in tutto in mondo e, di conseguenza, di uniformare il sistema didattico intorno ad un modello condiviso e di facile accesso per tutti;
  4. Di accrescere in maniera esponenziale le ore di formazione a disposizione dei corsisti, grazie alla libera circolazione di tutti i partecipanti alla scuola diffusa dell’intero circuito nel mondo;
  5. Di ottenere il miglior rapporto tra le ore di didattica e i costi per la formazione;
  6. Di agevolare lo scambio, la condivisione, la collaborazione tra le sedi della scuola diffusa;
  7. La libera circolazione di tutti gli allievi, senza costi aggiuntivi, in tutte le attività didattiche organizzate dalle sedi delle scuola diffusa, per la maggiore professionalizzazione che deriva dalla condivisione e dallo scambio delle esperienze.

FUNZIONAMENTO

Il modello didattico prevede un duplice canale di fruizione; una parte della formazione è a distanza, tramite piattaforma web, un’altra è costituita da laboratori in presenza. Il percorso di apprendimento di ogni allievo è costantemente monitorato e personalizzato sulla base delle specifiche esigenze. La messa in rete di un unico modello didattico, permette la condivisione e lo scambio a livello globale, consentendo ai corsisti un costante confronto con allievi e docenti. I livelli di apprendimento sono, infine, valutati attraverso dei test online.

VANTAGGI

L’adozione di un protocollo teorico basato sullo studio a distanza, integrato ad attività di laboratorio in presenza, si proietta nel futuro della crescita personale e professionale degli operatori, crea nuova impresa e nuove opportunità. In questa direzione, essa offre diversi immediati vantaggi, poiché:

  • crea un metodo che garantisce lo studio sistematico, graduale e costante, delle discipline teoriche di base (psicologia, psichiatria, neurologia, con argomenti diversificati secondo la disciplina e ripartiti tra dispense in pdf, videolezioni, dirette tv, incontri online con i docenti di riferimento e presentazioni in ppt) e delle teorie e tecniche delle discipine (principali modelli e applicazioni della musicoterapia, arteterapia, danzaterapia e teatroterapia);
  • agevola l’incontro, la condivisione lo scambio tra tutti gli allievi in formazione, attraverso un’interfaccia online e la libera circolazione all’interno di un sistema di scuole che adottano un modello comune, snello e dinamico, di interesse internazionale, livellato verso l’alto e fondato su basi teoriche e scientifiche consolidate;
  • garantisce l’accesso immediato alla specializzazione triennale nella disciplina prescelta per 1.200 ore, in conformità alla norma tecnica italiana ai sensi della Legge 4/2013;
  • fornisce strumenti di monitoraggio e verifica sulla formazione di ogni allievo, grazie alla tracciabilità della presenza dello stesso on line, all’uscita temporizzata del materiale documentale, alla pubblicazione degli argomenti di discussione successiva alla comparsa del materiale da studio su piattaforma, al test intermedio individuale, con correzione automatica contestuale, ed al ricevimento on line dei docenti;
  • riduce i costi d’accesso alla formazione, grazie all’uso della tecnologia delle lezioni in fad, oltre ai costi generali di gestione e di segreteria (gestione progetti, test, aggiornamento dei libretti degli esami, tenuta dei verbali relativi alle prove scritte).

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Disciplina in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi (Legge 4/2013)

Dopo trent’anni d’attesa, arriva la Legge che disciplina le professioni senza albo. Parte da qui la nuova era del mercato del lavoro e delle professioni, poiché almeno due milioni di operatori in tutta Italia tra naturopati, fotografi, arteterapeuti, operatori shatsu,  bibliotecari, yogi, dule, tributaristi, consulenti fiscali, counsellor, coach, archeologi, fisici medici, tecnici di apparecchiature elettromedicali,  interpreti, informatici, grafologi, mediatori familiari, animatori, comunicatori, controllori di gestione, chinesiologi, webmaster, oftalmologi, optormetristi, osteopati, massiofiosioterapisti, pedagogisti e molto altri ancora hanno salutato lo storico traguardo, a lungo atteso e definitivamente raggiunto il 14 Gennaio 2013, con l’approvazione della Legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi).

Si tratta di una legge che lascia ampi margini di libertà agli operatori, visto che, a chi svolge una professione al di fuori di ordini o albi, di fatto con questa legge non viene imposto nulla. Essa, tuttavia, pone le basi e le condizioni affinché i nuovi professionisti possano accreditarsi a livello qualitativo sul mercato, secondo regole note e condivise. Anche se restano molte perplessità sulla corretta interpretazione della legge e delle implicazioni collegate alle norme tecniche che, in esecuzione della stessa, verranno emanate dall’UNI (Ente Nazionale di Unificazione Normativa Volontaria), e che derivano dal rischio di sovrapposizione con le professioni ordinistiche. A livello formale, il varo di una legge senza precedenti dà una sorta di tacito riconoscimento, anche se occorre precisare che si tratta, sul piano sostanziale, di una disciplina che induce i settori non regolamentati a dichiararsi e ad autoregolamentarsi.

Rischi a parte, la Legge 4/2013 introduce delle importanti novità di cui il mercato è chiamato ad avvantaggiarsi:

  • con la richiesta di trasparenza circa la preparazione degli operatori, demandata alle associazioni private che hanno il compito di controllare la formazione e l’aggiornamento degli stessi, pone l’accento sulla tutela dell’utenza, elemento accertabile con il diradarsi della nebbia che avvolge da sempre le professioni non ordinistiche;
  • assegna, per la prima volta, un ruolo fondamentale ai siti web che devono essere organizzati in modo da fornire informazioni chiare e verificabili ai consumatori;
  • avvia il confronto nel libero mercato tra le professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche confinante con esse (si pensi a psicologi e counselor o a commercialisti e tributaristi);
  • sul piano istituzione, demanda al MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) il compito d’informare circa l’uscita di Norme Tecniche UNI ed ammette l’accreditamento di associazioni private per le varie categorie che rispondano ai requisiti da quelle stabiliti;
  • ammette la certificazione delle competenze, ad opera di certificatori di terza parte accreditati ad Accredia, l’organismo italiano unico che certifica i certificatori, nei termini del quadro europeo EQF (European Qualification Framework), adottato in Italia con il Decreto 13/2013.

Tutte novità che, in previsione delle circa 500.000 nuove partite IVA che saranno aperte nei prossimi anni e dell’incremento del tasso d’incidenza del mercato della formazione sul PIL, meritano approfondimenti accurati.

Scarica la legge 4/2013[/vc_column_text][vc_column_text]

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del 15-2-2013) Vigente al: 15-2-2013

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto

  1. La Repubblica, nell’ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione, lavoro, competitivita’, cittadinanza attiva e del welfare, promuove l’apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunita’ di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
  2. Al fine di promuovere la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilita’, il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

Art. 2

Definizioni

  1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
  2. a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita’ intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita’ e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
  3. b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendi stato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
  4. c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
  5. d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita’ nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
  6. e) «competenza»: comprovata capacita’ di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita’ acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
  7. f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorita’ competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorita’ competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

  1. g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le universita’ e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarita’ di cui alla lettera f);
  2. h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
  3. i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze puo’ essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;
  4. l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;
  5. m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
  6. n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l’insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

Art. 3

Sistema nazionale di certificazione delle competenze

  1. In linea con gli indirizzi dell’Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5.
  2. L’ente titolato puo’ individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l’intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le universita’ si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all’articolo 8, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11.
  4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:
  5. a) l’individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull’esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralita’ della persona e volontarieta’ del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicita’, accessibilita’, trasparenza, oggettivita’, tracciabilita’, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equita’ e non discriminazione;
  6. b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell’individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;
  7. c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarieta’ verticale e orizzontale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle universita’, organicamente nell’ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;
  8. d) il raccordo e la mutualita’ dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperativita’ delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l’istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;
  9. e) l’affidabilita’ del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualita’ su tutto il territorio nazionale.
  10. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzieta’ e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualita’ di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non e’ corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita’ o rimborso spese. Nell’esercizio dei propri compiti, il comitato propone l’adozione di apposite linee guida per l’interoperativita’ degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:
  11. a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalita’ di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;
  12. b) alla definizione dei criteri per l’implementazione del repertorio nazionale di cui all’articolo 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale, e per l’aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
  13. c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle partistesse.
  14. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.

 

Capo II

Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze

 

Art. 4

Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio

  1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.
  2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.
  3. Gli enti pubblici titolari, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.
  4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati.
  5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l’erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformita’ alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell’accreditamento da parte dell’organismo nazionale italiano di accreditamento.

Art. 5

Standard minimi di processo

  1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
  2. a) l’articolazione nelle seguenti fasi:

1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o piu’ qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell’analisi e documentazione dell’esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o piu’ qualificazioni;

2) valutazione: fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o piu’ qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l’adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;

3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o piu’ qualificazioni;

  1. b) l’adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Art. 6

Standard minimi di attestazione

  1. Con riferimento all’attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
  2. a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

1) i dati anagrafici del destinatario;

2) i dati dell’ente pubblico titolare e dell’ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;

3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l’indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita’ economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita’ professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

4) i dati relativi alle modalita’ di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalita’ di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalita’ sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta;

  1. b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell’ente pubblico titolare, in conformita’ al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperativita’ con la dorsale informativa unica.

Art. 7

Standard minimi di sistema

  1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l’ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
  2. a) l’adozione di uno o piu’ repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), nonche’ di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi formate procedure standardizzati in conformita’ delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
  3. b) l’adozione di misure di informazione sulle opportunita’ dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
  4. c) il rispetto, per il personale addetto all’erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;
  5. d) la funzionalita’ di un sistema informativo interoperativo nell’ambito della dorsale unica informativa, di cui all’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilita’ e conservazione degli atti rilasciati;
  6. e) la conformita’ delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;
  7. f) la previsione di condizioni che assicurino collegialita’, oggettivita’, terzieta’ e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;
  8. g) l’adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalita’ di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all’articolo 3 comma 5, nonche’ l’adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.

 

Capo III

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

 

Art. 8

 Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

  1. In conformita’ agli impegni assunti dall’Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita’ della persona e favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche’ l’ampia spendibilita’ delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e’ istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita’ anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
  3. Il repertorio nazionale e’ costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all’articolo 6, comma 3, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai

seguenti standard minimi:

  1. a) identificazione dell’ente pubblico titolare;
  2. b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
  3. c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita’ economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita’ professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
  4. d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
  5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all’articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.

 

Capo IV

Monitoraggio e valutazione di sistema

 

Art. 9

Monitoraggio e valutazione

  1. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze e’ oggetto di monitoraggio e valutazione, anche in un’ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualita’ di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo, che possono avvalersi per le relative azioni, della collaborazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  2. I risultati del monitoraggio e della valutazione di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

Art. 10

Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto previsto dagli ordinamenti nazionali in materia di istruzione scolastica e universitaria, provvedono all’attuazione del presente decreto legislativo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

Art. 11

Disposizioni finali

  1. Fino alla completa implementazione del repertorio nazionale di cui all’articolo 8, e comunque per un periodo di norma non superiore ai 18 mesi, gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell’ambito delle disposizioni del proprio ordinamento.
  2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Governo anche in riferimento agli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui all’articolo 9, puo’ adottare le eventuali disposizioni integrative e correttive, di cui all’articolo 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  3. Dall’adozione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta’ degli enti pubblici titolari di stabilire costi standard a carico dei beneficiari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, da definire con le linee guida di cui all’articolo 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi’ 16 gennaio 2013

 

NAPOLITANO

Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri

Fornero, Ministro del lavoro e  delle politiche sociali

Profumo,  Ministro   dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca

Patroni  Griffi,  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Passera,  Ministro   dello   sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Severino[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Il Presidente risponde” tab_id=”1499329061111-b16bcd1c-9e73″][vc_column_text]

Il successo? Aprire una Scuola di formazione in Arti Terapie con Artedo.

Con la Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi), traguardo storico atteso per quasi trent’anni, e le prime Norme Tecniche emanate dall’UNI, Ente Nazionale di Unificazione Normativa, cambia lo scenario delle nuove professioni. Vale per la Naturopatia (anch’essa di nostro interessa), ad esempio, come per i Tributaristi, per gli Amministratori di Condominio e per tanti altri professionisti senza Albo. Tra le Norme Tecniche UNI di maggiore interesse per Artedo, presente, mio tramite, su tutti i Tavoli Tecnici per la Normazione volontaria in rappresentanza congiunta con Confartigianato Imprese, c’è di sicuro quella per il settore delle Arti Terapie. A queste ultime mi riferirò in maniera prevalente, data la mia predilezione e la mia formazione.

Il nuovo stato di caso, d’altro canto, in odore d’Europa, apre importanti prospettive d’impresa nel mercato della formazione dei nuovi professionisti. Così, proverò a dare ai miei lettori, ai corsisti che affidano a me, come Presidente di Artedo, il più importante ente di formazione in Arti Terapie d’Italia, la loro fiducia per il futuro professionale, nonché agli appassionati, il mio personale punto di vista su questo momento storico.

Obiettivo è, in prima battuta, rispondere alla domanda: “Che cosa cambia adesso nel mondo delle professioni e, con uno sguardo alle imprese ed al mercato del lavoro, nel panorama nazionale della formazione?” Lo farò, con la formula della domanda e della risposta, da imprenditore, da fondatore di un’Associazione di categoria e da referente istituzionale per le nuove professioni di uno degli enti più rappresentativi in Italia della PMI, Confartigianato Imprese, e (perché no?) anche da Arti Terapeuta, affinché la mia preparazione in materia, risultato di un’esperienza trasversale, fornisca la spiegazione più semplice alla suggestione di successo che evoca l’idea della Scuola Diffusa 2.0 (ne parlerò in seguito) quale massima espressione dell’Impresa Etica di Artedo.

Successivamente, invogliare i lettori a chiedermi come fare ad entrare in rete con noi, aprendo una Scuola di Formazione con Artedo.

 

Perché Artedo rappresenta un’opportunità?

Artedo è un’associazione nazionale di promozione sociale che ha, nella sua mission, lo scopo di diffondere la cultura e la formazione nelle Arti Terapie (Musicoterapia, Danzamovimentoterapia, Arteterapia e Teatroterapia). Con la nascita del Protocollo Discentes, l’innovativo sistema didattico che è alla base dell’idea stessa di fare Impresa Etica nella formazione delle nuove professioni (poiché mutuabile anche su altre professioni, come Naturopatia, Comunicazione Professionale, Crescita Personale e Coaching, Counseling ecc. data la modalità mista su cui si fonda, tra apprendimento teorico online e pratica in presenza), arrivano opportunità diverse, realizzate e da realizzarsi in partnership con altri enti che vorranno segnalarsi per utilizzare il nostro sistema didattico che è facilmente adattabile ad ogni esigenza formativa di ogni categoria professionale.  Inoltre, essendo partner di Confartigianato Imprese, il mercato del lavoro e l’occupazione dei giovani sono temi attuali per Artedo che cura molto gli intessi delle imprese di domani.

L’idea vincente di Artedo di creare il Sistema d’Impresa Etica del Protocollo Discentes

Le premesse sono quelle create dalla citata Legge n. 4 del 14 Gennaio 2013. Con l’approvazione delle Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini e Collegi, infatti, il Legislatore apre il mercato del lavoro a tutte quei professionisti in possesso di competenze non formali, frutto della pratica e dell’esperienza. In nome di questa libertà fiorisce una nuova generazione di esperti a cui è demandato il compito di farsi valere nel mondo del lavoro sulla base delle proprie capacità di fare, senza vicoli di conoscenze tecniche formali. Artedo raccoglie la sfida e si colloca al centro di questo universo, proponendo un proprio modello per creare nuova impresa, denominato, per l’appunto, Protocollo Discentes, attraverso l’apertura di scuole per la formazione dei nuovi professionisti. Una formazione flessibile, dinamica, vantaggiosa e di facile accesso, erogata in partnership con associazioni, cooperative ed enti che diventano Imprese Etiche, a loro volta creatrici di imprese etiche. Soprattutto, aperta a tutti.

Definiamo l’Impresa Etica

È molto semplice: oggi Artedo, un’Associazione Nazionale, propone un’idea suggestiva per sfidare il momento di difficoltà dell’economia italiana. Acquisisce il partenariato di altre associazioni e cooperative (che si associano ad Artedo), desiderose, da una parte, di soddisfare i bisogni delle fasce deboli, formando i professionisti della relazione d’aiuto e del sociale, sapendo che importanza ha ormai acquisito il Terzo Settore nel nostro Paese (destinatario di enormi risorse da parte dell’UE); dall’altra, di sviluppare economie etiche, attraverso un sistema che ripartisce e condivide con il territorio la ricchezza che è in grado di produrre, sia in termini materiali che morali. Né bisogna stupirsi se si parla d’impresa in riferimento ad associazioni: è lo stesso legislatore che, nella Legge 4/2013, richiede agli enti che si proporranno di rappresentare le istanze dei nuovi professionisti di possedere la struttura dell’impresa.

L’Impresa Etica crea nuova impresa etica

Il sistema per la creazione d’impresa etica con la formazione dei nuovi professionisti è un circolo virtuoso. Il mio desiderio, infatti, è che i professionisti formati con noi si costituiscano, con il tempo, in imprese etiche per cogliere le opportunità offerta dal Terzo Settore e da ogni possibile idea che nascerà in seno all’impresa, nel senso più pieno e vero del termine. Se ben formati, come assicurano i modelli didattici adottati, che oggi hanno generato qualificazioni di livello europeo e partnership con il sistema Universitario, saranno i nuovi operatori che progetteranno interventi, spendendo al meglio le proprie competenze, e formeranno a loro volta nuove professionalità. E così all’infinito.

Il Protocollo Discentes

È un Sistema per la Creazione d’Impresa Etica nel campo della formazione delle nuove professioni. In sé offre l’opportunità ad associazioni, cooperative ed enti di avviare scuole di formazione in partnerhip con Artedo, promotore del progetto (per ora in Italia, benché sia già nel cassetto un progetto internazionale), anche in assenza di specifiche competenze tecniche nei vari settori d’interesse. Un ente che voglia avviare la propria impresa etica nella formazione in Arti Terapie, in  Naturopatia o anche in altri settori soggetti alla Legge 4/2013 e alla normazione volontaria UNI, ad esempio, può diventare Scuola di Formazione con noi, grazie all’adozione del modello didattico innovativo che non lo vincola al possesso delle conoscenze pregresse, poiché tutto il know how viene fornito da Artedo e dai partner tecnici scelti per i vari settori. Così, noi eroghiamo una parte della formazione, quella basata sullo studio dei materiali documentali a distanza, mentre il partner tecnico eroga il resto della formazione in presenza, per il tramite di docenti e di modalità didattiche proprie, approvate da Artedo e allineate con la metodologia generale che assicuri la medesima qualità di quanto già realizzato in settori che, come le Arti Terapie, rappresentano il “core”.

In che senso il Protocollo Discentes è Impresa Etica?

Un sistema didattico innovativo come il Protocollo Discentes, basato su una modalità mista di apprendimento, tra laboratori in presenza e studio a distanza, incontra il territorio e le sue necessità su più aspetti. Innanzi tutto, la facilità di accesso permette a realtà strutturate o non ancora organizzate di plasmarsi sul modello aziendale, formando i nuovi professionisti della relazione d’aiuto. Pensiamo agli arteterapeuti, ai counsellor e ai naturopati, il cui lavoro risponde ai bisogni di servizi di qualità da parte del territorio. Al tempo stesso, abbatte i costi della formazione, rendendola accessibile a tutti, ma senza togliere nulla ad una formazione di primissimo ordine. Dunque, incontra i bisogni delle fasce deboli e sfida il momento di difficoltà che attraversa l’economia mondiale, generando nuove opportunità condivise. In più, e solo questo basterebbe a giustificare l’attribuzione etica, assicura la conformità dei percorsi formativi alle norme tecniche UNI per i vari settori, l’inserimento delle imprese e dei professionisti formati nei sistemi di certificazione e l’accesso diretto ai registri professionali, secondo quanto stabilito dalla Legge 4/2013. Aggiungiamo anche dei dati statistici: attualmente il mercato della formazione ha un’incidenza del 20% circa sul PIL del nostro Paese. Con la liberalizzazione delle professioni, prolifereranno talmente tanti di quei corsi che, tra qualche anno, il Terziario Avanzato potrebbe addirittura diventare il settore trainante dell’intera economia nazionale. Ecco perché è il momento giusto per fare impresa nella formazione, meglio se impresa etica, seguendo una proposta innovativa come la nostra che non ha precedenti.

La Scuola Diffusa 2.0 di Artedo

È una visione e, nello stesso tempo, il futuro della formazione. Artedo è a più livelli un precursore dei tempi: abbiamo anticipato di anni l’uscita delle norme di settore, dicendo esattamente ciò che oggi dice la Legge 4/2013. Oggi diciamo pure che la strada dell’innovazione è la strada del futuro, anche nella formazione dei settori più tradizionali, sapendo che si realizzerà. Di fatto con la Scuola Diffusa 2.0 nasce un network italiano tra Scuole di formazione che creano, tutte insieme, un’unica grande scuola con un’offerta formativa illimitata a disposizione degli allievi.  Naturalmente, tutte le scuole che compongono la Scuola Diffusa aderiscono alla didattica del Protocollo Discentes per i vari settori di pertinenza: in tal modo, un’unica scuola, grande come l’Italia, dispensa i medesimi livelli di formazione in ogni sua agenzia territoriale e garantisce la libera circolazione degli allievi, per lo scambio e la condivisione delle esperienze, aspetti che sono il valore aggiunto e, talvolta, quell’arricchimento che manca nei corsi universitari di stampo classico.

Il progetto pilota è stata la “Scuola Diffusa Arti Terapie 2.0”. Oggi abbiamo mutuato l’iniziativa anche nella Naturopatia e siamo pronti anche per altre discipline. Nelle Arti Terapie, agli allievi delle scuole aderenti la possibilità di frequentare tutte le attività didattiche organizzate in tutte le città d’Italia. Un allievo può, dunque, personalizzare il suo piano di studi, inserendovi non solo le attività curriculari della sede di appartenenza ma anche quelle di altre sedi, senza costi aggiuntivi e senza limiti di ore di formazione.

Per questo sono certo che stiamo formando i professionisti più preparati che opereranno nel nostro Paese.

Qual è l’offerta disponibile per fare impresa con Artedo?

Oggi i partner di Artedo possono erogare corsi di formazione in Arti Terapie (Musicoterapia, Arteterapia, Teatroterapia e Danzamovimentoterapia) aprendo scuole in esclusiva provinciale in tutta Italia in conformità con il Protocollo Discentes. A breve anche in Naturopatia. Poi si vedrà per il resto.

Per l’estero, siamo già pronti per l’attivazione di corsi di Arti Terapie in lingua francese, inglese e spagnola. Mentre, a breve, altre offerte formative saranno disponibili.

I detrattori parlano di scuole in franchising

Certo che lo fanno. Ma, anche se non ci sarebbe nulla di male a creare un franchising (che, tuttavia, non nasce in seno ad un’associazione), non lo è affatto. Il Protocollo Discentes è un sistema associativo, non un franchising. I nostri partner sono soci, con clienti o (peggio) procacciatori di affari. Cioè, Protocollo Discentes non è uno strumento commerciale. Il senso dell’iniziativa è mettere a disposizione della diffusione della cultura delle nuove professioni, come le Arti Terapie e la Naturopatia  – e per incentivare il loro riconoscimento formale, che passa da una capillare articolazione delle scuole di formazione e della veicolazione di un messaggio di alta professionalità – una metodologia didattica, all’interno della quale i partner che hanno fondato i modelli teorici di riferimento, ciascuno per la propria disciplina, fanno convergere anni di professionalità, ricerca ed esperienza applicativa. Tutto qua.

Il Coud di Artedo per studiare in modalità mista, tra online e laboratori in presenza

Online si studiano solo le materie teoriche, mentre in presenza sarà necessario svolgere la formazione laboratoriale che, nelle nostre discipline, è imprescindibile. Il Protocollo Discentes è un modello integrato di formazione, tra studio a casa e attività in presenza: noi forniamo la piattaforma per lo studio a distanza, le sedi che aderiscono forniscono le attività in presenza (di laboratorio), che confluiranno in un unico calendario nazionale che sarà disponibile sul nostro sito, ed un tutor per monitorare lo studio degli allievi di quella determinata sede. Ciò crea un circuito nazionale di scuole che aderiranno ad un calendario unico (quello della Scuola Diffusa 2.0, appunto) e che permetta ad ogni allievo di scegliere la sede più vicina o quella più interessante dove completare la propria formazione in presenza, integrando al meglio la formazione offerta, in prima battuta, da ogni sede territoriale ai propri iscritti. Insomma, libero mercato, libera circolazione ma all’interno di un sistema circoscritto, monitorato e professionale: tutti gli allievi che vi aderiscono dalle varie scuole si incontrano on line, scambiano esperienze, materiali, conoscenze… Svolgono, dunque, una formazione molto ricca e a costi molto contenuti – dettaglio non trascurabile -.

Lo studio on line non può pregiudicare la qualità dei corsi?

Affatto. Anzi, al contrario. Noi crediamo che organizzare in modo intelligente lo studio dell’impianto teorico (dispense, monografie, presentazioni in power point, videolezioni, discussioni e test programmati, il tutto on demand, grazie alla nuova didattica LMS – Learning Management System) agevoli la programmazione dell’apprendimento graduale dell’allievo, il quale, al termine del triennio (o del quadriennio), avrà competenze che gli permetteranno di relazionarsi ad ogni genere di professionalità. Dalla scuola, con gli insegnanti, ai contesti clinici, con i medici. Ecco perché il Protocollo Discentes per la formazione in Arti Terapie in Italia non è affatto un circuito di affiliazione.

Che significa “nessuna competenza tecnica richiesta per aprire una Scuola Artedo?”

Molto semplicemente, significa che noi non richiediamo competenze pregresse, poiché siamo noi ad essere in possesso degli strumenti per fornirle. Mi spiego meglio. La competenza tecnica (in arti terapie, in naturopatia eccc.) è sempre e comunque un requisito apprezzato, auspicato ma non fondamentale, poiché tutti i nostri partner che diventano nuove scuole Artedo possono utilizzare il nostro know how e i nostri docenti. Vale a dire che forniamo noi le competenza specialistiche se le nostre sedi ne sono sprovviste. Ecco risolta la questione. Sul piano organizzativo, inoltre, noi forniamo tutti i supporti all’avvio, dal modello d’iscrizione per gli allievi, al corso per i Tutor on line, dai docenti per le attività in presenza, come detto, ad una vetrina sul web, con pagine dedicate ad ogni nostra associata. Alle nuove sedi sarà necessario che individuino semplicemente uno spazio fisico per le attività di laboratorio. In sisntesi, un’associazione, un ente diventa Impresa Etica e noi forniamo tutto.

Quali possono essere considerate le novità assolute che introduce Artedo nella formazione delle nuove professioni?

Lo stato dell’arte dice che, ad esempio, l’offerta formativa in Arti Terapie (Musicoterapia, Arteterapia, Danzaterapia e Teatroterapia), in Naturopatia ecc. è affidata a un considerevole numero di Scuole private, in larga parte associazioni, ciascuna delle quali con un proprio modello di riferimento e con una propria struttura didattica. Prima dell’entrata in vigore della Legge 4/2013, e per larga parte anche oggi come in futuro, poiché è del tutto volontaria la conformità alle Norme Tecniche UNI per i vari settori, ad ogni Scuola veniva (e viene tuttora) lasciata la facoltà di stabilire autonomamente la durata della formazione, le materie di studio, le competenze dei docenti, il titolo rilasciato, se svolgere supervisioni e tirocinio, le modalità di valutazione della formazione, i requisiti d’accesso degli allievi, ecc..

Per la prima volta, grazie alle novità che abbiamo introdotto, le scuole Artedo:

1   adeguano la formazione alle indicazioni della Norma Tecnica per ogni settore (il che è in sé una garanzia per chi si forma nelle nostre Scuole);

2   preparano i corsisti a sostenere l’esame di certificazione in basa alla Norma ISO 17024 (per la convalida in Europa delle competenze);

3   erogano una formazione on demand. Cioè, un allievo inizia a studiare da quando vuole e lo fa compatibilmente con i propri impegni e con il proprio tempo a disposizione. Benché, infatti, ci siano più avvii dei corsi calendarizzati, di fatto, un allievo può iscriversi in ogni momento, venendo allineato dalla sede a cui richiede di iscriversi al gruppo appena partito o a quello in procinto di partire;

4   solo le uniche qualificate da un ente di certificazione accreditato ad Accredia (il Cepas) in Italia (e, che io sappia, nel mondo…ma lo dico sottovoce);

5   creano una continuità didattica, voluta dall’Università del Salento, con la cui collaborazione Artedo ha ristrutturato la propria formazione, tra le attività pratiche e quelle teoriche (il cui gap è stato, da sempre, l’ostacolo più grande riscontrato dagli allievi di tutte le scuole di Arti terapie, ad esempio, in Italia);

6   essendo agenzie formative d’interesse nazionale (le uniche con questa capillarità, lo ribadisco), confluiscono tutte nella Scuola Diffusa 2.0, con un’offerta formativa illimitata e senza precedenti. E senza nulla chiedere in cambio ai propri iscritti;

7   hanno, di fatto, creato un sistema formativo improntato al concetto di edutainment (formarsi divertendosi) che rappresenta il nuovo modello di fare formazione multidisciplinare, transdisciplinare, con rilascio di competenze, con l’utilizzo delle nuove tecnologie e nel rispetto del principio della leisure (del piacere, appunto), come oggi asseriscono i sociologi che, come Zigmund Bauman, studiano i cambiamenti nella società globalizzata;

8   coniugano, in un solo efficacissimo impianto, la tradizione con l’innovazione tecnologica. Grazie a internet, infatti, oggi un allevo può studiare da casa e frequentare tutte le attività di laboratorio organizzate in tutta Italia da tutte le sedi territoriali.

Tutto questo è straordinario e senza precedenti.

Artedo è  la scuola del futuro?

Io credo che il nostro progetto sia all’avanguardia, non solo perché permette la libera circolazione degli allievi all’interno di un sistema di Scuole che scelgano di adottare un protocollo comune, snello e dinamico, livellato verso l’alto, ovvero fondato su basi teoriche e scientifiche comuni su cui innestare attività di laboratorio diversificate, in ciascuna Scuola secondo il proprio modello di riferimento. Ma lo credo soprattutto perché ciò non va mai a discapito delle competenze in uscita. Il nostro protocollo, anzi, mira a garantire che le stesse siano consolidate e spendibili, grazie ad uno studio del materiale documentale calibrato sulle attività in presenza, al pari del monitoraggio e delle verifiche sulla crescita personale e professionale di ogni allievo. L’uso della piattaforma e-learning, poi, non è altro che il risultato dell’esigenza di essere al passo con i tempi: sappiamo che prendono sempre più piede le nuove tecnologie in tutti i corsi di studi, Università comprese, e che il futuro va in questa direzione. Non abbiamo fatto altro che coniugare correttamente i due momenti. Quindi, sì: Artedo è la Scuola del futuro.

Cosa occorre fare per aprire una Scuola Artedo?

Pochi passi soltanto:

1   scegliere il progetto a cui aderire (ora sono disponibili Arti Terapie e Naturopatia);

2   inoltrare la candidatura via mail.

Se nulla osta, la collaborazione è attiva già con firma del modulo di adesione che verrà inviato dalla segreteria di Artedo. Poi seguirà la formazione anche per i direttori di sede, ovvio: dovranno imparare tutto di noi. Ma, in linea di principio, a chi abbia voglia di garantirsi un futuro di successo con noi  bastano pochi minuti e pochi semplici passaggi.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_spacer height=”20″][ult_dualbutton button1_text=”Vai ai Corsi” icon_link=”url:https%3A%2F%2Fdiscentes.artedo.it||target:%20_blank|” icon=”Defaults-km-icon-layers2″ button2_text=”Home Page” btn_icon_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.artedo.it|||” btn_icon=”Defaults-km-icon-home4″ divider_style=”icon” divider_icon=”Defaults-km-icon-streetsign”][ultimate_spacer height=”40″][/vc_column][/vc_row]

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